Art. 6.
(Istituzione del Fondo per la promozione della lettura).

      1. Nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali è istituito il Fondo per la promozione della lettura, finalizzato:

          a) all'acquisto di pubblicazioni e alla diffusione su vasta scala di generi e tematiche specifici relativi alla produzione letteraria italiana;

          b) alla sottoscrizione di abbonamenti a pubblicazioni periodiche cui è riconosciuto un elevato valore culturale ai sensi dell'articolo 25 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni. Con regolamento adottato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate le modalità di selezione delle pubblicazioni e dei destinatari degli abbonamenti;

          c) al sostegno di associazioni di categoria e di altri soggetti pubblici e privati per la realizzazione di mostre, manifestazioni ed eventi editoriali significativi a livello nazionale;

 

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          d) al sostegno, anche attraverso la concessione di premi e di materiali librari, di progetti e attività qualificati di formazione e diffusione della lettura svolta da istituzioni, biblioteche, scuole e altri soggetti pubblici e privati senza fini di lucro, con particolare riguardo alle iniziative rivolte ai ragazzi, ai giovani e alle persone in condizioni di particolare disagio economico e sociale;

          e) alla realizzazione di campagne informative attraverso la stampa, il cinema, la televisione e la radio, per sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti della lettura di libri e dell'utilizzo di prodotti multimediali;

          f) alla concessione di borse di lavoro e di prestiti d'onore agli autori e ai traduttori di opere letterarie e di saggistica, purché non pubblicate a loro spese.

      2. Ai fini di cui al comma 1 del presente articolo, con regolamento adottato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati i criteri e le modalità del sostegno alle iniziative previste dal medesimo comma 1, per gli interventi di competenza statale, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.
      3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa annua di 2.000.000 di euro per l'anno 2007, di 4.000.000 di euro per l'anno 2008 e di 6.000.000 di euro per l'anno 2009, cui si fa fronte, in parte con l'integrale utilizzo delle risorse disponibili di cui all'articolo 25 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, e per la parte rimanente mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministro per i beni e le

 

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attività culturali. A decorrere dell'anno 2010 si provvede con appositi stanziamenti stabiliti in sede di legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.